Delibera Consob 1° luglio 1998, n. 11522 (G.U. 17-7-1998, n. 165). — Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (Articoli estratti)

Sezione III

Collocamento e offerta fuori sede

35. Collocamento di strumenti finanziari. — 1. Nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e di riparto.

36. Offerta fuori sede. — 1. Nell’attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall’articolo 30 del Testo Unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:

a) acquisire e fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;

b) consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento;

c) illustrare agli investitori:

— prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, gli elementi essenziali dell’operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

— la facoltà prevista dall’articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

d) ricevere dagli investitori:

— il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali da essi firmati;

— i relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 31, comma 6, del Testo Unico;

— disposizioni relative ai servizi offerti;

— le eventuali richieste di disinvestimento relative agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;

— le eventuali richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all’offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento.

3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all’articolo 31, comma 2 (1).

(1) Articolo sostituito con delibera Consob 12409/2000.

Libro IV

Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari

71. Definizioni. — 1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "servizi di investimento": i servizi di cui all’articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) "intermediari autorizzati": le imprese di investimento e le banche autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera c), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio;

c) "soggetti abilitati": le SIM, ivi comprese le società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le SICAV, gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.

72. Ambito di applicazione. — 1. Il presente Libro disciplina la promozione e il collocamento di servizi di investimento, di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati, realizzati mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano di stabilire un contatto con i singoli investitori:

a) con possibilità di dialogo o altre forme di interazione rapida;

b) anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale o comunque non si limitino ad enunciare le qualità e le caratteristiche del soggetto offerente, dei servizi di investimento o degli strumenti finanziari offerti.

2. Il presente Libro non si applica alla promozione e al collocamento a distanza dei prodotti indicati nell’articolo 100, comma 1, lettera f), del Testo Unico.

3. Il presente Libro si applica anche all’attività di promozione e collocamento a distanza di cui all’articolo 73, comma 3.

4. Non costituisce promozione e collocamento a distanza quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all’articolo 31, comma 2.

73. Soggetti. — 1. La promozione e il collocamento a distanza dei prodotti finanziari di cui all’articolo 72 possono essere effettuati:

a) dagli intermediari autorizzati;

b) dalle società di gestione del risparmio, limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione;

c) dalle SICAV, limitatamente alle azioni di propria emissione.

2. I soggetti abilitati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei propri servizi di investimento. Gli intermediari autorizzati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei servizi di investimento prestati da altri intermediari.

3. Le imprese di investimento possono procedere alla promozione e al collocamento a distanza anche dei prodotti che possono offrire fuori sede in base alle disposizioni di cui all’articolo 36.

74. Limiti all’impiego di tecniche di comunicazione a distanza. — 1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti degli investitori che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione.

75. Svolgimento. — 1. Nella promozione e nel collocamento a distanza i soggetti abilitati devono osservare le disposizioni del Libro III.

2. Le informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori devono essere forniti, in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata.

3. I documenti dei quali il Libro III prevede la consegna agli investitori o il rilascio da parte di questi ultimi possono essere trasmessi anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

76. Promotori finanziari. — 1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individualizzata ed una interazione immediata con l’investitore i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

2. L’obbligo di utilizzo di promotori finanziari non sussiste ove l’attività di cui al comma 1 sia svolta su iniziativa dell’investitore, a condizione che tale iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati.

77. Entrata in vigore. — 1. Il presente Libro entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Parte V

Attività dei promotori finanziari (1)

(1) Il Libro V della delibera Consob 1-7-1998, n. 11522, in cui è contenuta la presente Parte V, è stato sostituito con delibera Consob 9-12-1998, n. 11745 e successivamente modificato ed integrato con delibera Consob 1-3-2000, n. 12409.

 

Libro V

Albo e attività dei promotori finanziari (1)

(1) Le disposizioni del presente Libro V sono state sostituite con delibera Consob 9-12-1998, n. 11745 e successivamente modificate ed integrate con delibera Consob 1-3-2000, n. 12409.

Parte I

Disposizioni preliminari

78. Definizioni. (1) — 1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "decreto ministeriale": il decreto del Ministro del tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 (2);

b) "camera di commercio": la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) "commissione", "commissioni": la commissione o le commissioni territoriali di cui all’art. 79 del presente libro;

d) "organismo": l’organismo di cui all’art. 31, comma 4, del testo unico;

e) "albo", l’albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del testo unico;

f) "promotore": il promotore finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 31, comma 4, del testo unico;

g) "elenchi": gli elenchi territoriali dei promotori iscritti all’albo, di cui all’art. 31, comma 6, lettera a), del testo unico;

h) "soggetti abilitati": i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del testo unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

i) "gruppo": il gruppo definito dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), del testo unico.

(1) L’intero Libro V del presente regolamento è stato sostituito con delibera Consob 11745/98.

(2) Lettera così sostituita con delibera Consob 12409/2000.

Parte II

Commissioni territoriali

79. Istituzione e compiti. (1) — 1. Presso le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle regioni Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna e nel capoluogo della provincia autonoma di Bolzano è istituita una commissione territoriale. La competenza delle commissioni territoriali è determinata secondo quanto indicato nell’allegato n. 7 (2).

2. Le commissioni:

a) svolgono l’istruttoria preordinata alla iscrizione ed alla cancellazione dei promotori nell’albo;

b) ricevono le domande di iscrizione e di cancellazione dall’albo, nonché le domande di partecipazione alla prova valutativa di cui all’art. 89;

c) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla prova valutativa di cui all’art. 89;

d) verificano la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo e l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità;

e) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei promotori iscritti all’albo, e ne curano l’aggiornamento;

f) collaborano con l’organismo allo svolgimento della prova valutativa di cui all’art. 89, anche attraverso la messa a disposizione dei propri locali;

g) assolvono gli altri compiti ad esse affidati dalla Consob.

3. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall’art. 55, comma 2, del testo unico, procedono immediatamente alla verifica di tali circostanze presso l’autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che trasmettono senza indugio alla Consob.

4. Nell’esercizio dei propri compiti, le commissioni possono procedere:

a) alla richiesta al promotore di informazioni e documenti;

b) alla audizione del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta;

c) alla richiesta di informazioni e documenti ad altra commissione e al soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore (3).

5. I membri della commissione e il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob e all’organismo previsto dall’art. 86.

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Comma così modificato con delibera Consob 12409/2000.

(3) Lettera così modificata con delibera Consob 12409/2000.

80. Nomina dei membri e del segretario. (1) — 1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno dell’associazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; uno delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle banche e degli altri soggetti abilitati che svolgono prevalentemente l’offerta fuori sede di prodotti finanziari e di servizi di investimento di terzi; uno del presidente della Consob, secondo la procedura di cui al comma 2. La Consob invita le associazioni a formulare le rispettive designazioni fissando un termine di trenta giorni, trascorso il quale procede autonomamente alla nomina. Il segretario della commissione è nominato dalla camera di commercio ove ha sede la commissione.

2. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione. La nomina viene disposta sentita la camera di commercio ove ha sede la commissione. La camera di commercio ove ha sede la commissione esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla designazione da parte del presidente della Consob. Trascorso tale termine, la Consob procede alla nomina del presidente.

3. Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede alla designazione di un membro supplente per il caso di assenza o di impedimento del membro effettivo. La procedura di cui al comma 2 non si applica per la nomina del membro supplente del presidente.

4. I membri effettivi e supplenti durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 88, lettera a), e non devono essere stati radiati dall’albo (2).

5. L’ufficio di membro della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione alla prova valutativa di cui all’art. 89. La carica di presidente della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico presso un soggetto abilitato, nonché con l’esercizio dell’attività di promotore.

6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4 i membri effettivi e supplenti delle commissioni si astengono dall’esercizio delle loro funzioni, informando immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono.

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Comma così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

81. Cessazione e sospensione dei membri. (1) — 1. Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 88, lettera a), la circostanza di cui all’art. 83, comma 3, ovvero il verificarsi di una situazione di incompatibilità, determinano la decadenza dall’ufficio, che è dichiarata senza indugio dalla Consob anche su segnalazione della commissione interessata (2).

2. Qualora si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti dall’art. 55, comma 2, del testo unico, i membri informano immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob.

3. La Consob può disporre la sospensione dall’esercizio delle sue funzioni del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 2, o che sia sospeso ai sensi dell’art. 55, comma 1, del testo unico, ovvero nei suoi confronti sia aperto un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 196, comma 2, del testo unico. La sospensione non può avere una durata superiore ad un anno. Del provvedimento di sospensione viene data notizia al soggetto che aveva designato il membro sospeso ai fini della designazione di un sostituto temporaneo da nominare ai sensi dell’art. 80, comma 1.

4. Le dimissioni dall’ufficio sono presentate alla commissione e da quest’ultima trasmesse alla Consob per l’accettazione.

5. In ogni caso di cessazione di un membro dalla carica, la Consob ne dà immediata comunicazione al soggetto competente a designare il nuovo membro in luogo di quello venuto meno, ai fini della nomina a norma dell’art. 80, comma 1. Le dimissioni hanno effetto dalla data di nomina del nuovo membro.

6. I membri delle commissioni possono essere revocati dalla Consob su richiesta dei soggetti che li hanno designati, i quali provvedono alla immediata designazione del nuovo membro in luogo di quello revocato.

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Comma così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

82. Attribuzioni del Presidente. (1) — 1. Il Presidente:

a) rappresenta la commissione;

b) convoca la commissione, stabilendo l’ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa, dettando, a tal fine, le necessarie direttive all’ufficio di segreteria e tenendone informata la commissione;

c) sovraintende all’attività istruttoria e riferisce alla commissione per le conseguenti deliberazioni;

d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob nonché sull’osservanza delle procedure predisposte dall’organismo ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera f) (2).

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Lettera così sostituita con delibera Consob 12409/2000.

83. Commissione. (1) — 1. La commissione:

a) delibera sulle materie rientranti nella propria competenza;

b) provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate nel rispetto delle procedure predisposte dall’organismo ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera f) (2);

c) presiede, in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento della prova valutativa di cui all’art. 89. È in facoltà della commissione, in tale veste, deliberare la costituzione di una ulteriore commissione esaminatrice composta dai membri supplenti;

d) esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al presidente.

2. La commissione si riunisce, di norma, nella sede messa a disposizione dalla locale camera di commercio, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente è comunque tenuto a convocare la riunione entro dieci giorni dalla richiesta motivata che gli sia rivolta da taluno dei membri, contenente l’indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

3. Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente, che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell’arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall’ufficio (3).

4. I documenti rilevanti ai fini della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei membri, durante i cinque giorni che precedono la riunione, presso la sede della commissione. Di tale circostanza deve farsi menzione nell’avviso di cui al comma precedente.

5. Per motivi di urgenza, il presidente può convocare la riunione senza il rispetto dei termini stabiliti dai commi 3 e 4 e può altresì integrare l’ordine del giorno sino a ventiquattro ore prima della riunione stessa. Per gli stessi motivi la commissione può, all’unanimità, deliberare nel corso della riunione di integrare l’ordine del giorno con ulteriori argomenti.

6. La riunione si reputa comunque regolarmente indetta quando siano intervenuti tutti i membri della commissione. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri. In caso di astensione del presidente, prevale il voto dell’altro membro con maggiore anzianità nell’ufficio o, nell’ipotesi di pari anzianità, del più anziano per età. In caso di astensione di uno degli altri membri, prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione di commissione deve redigersi un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, dal quale risultino: l’ordine del giorno; i membri presenti; gli elementi essenziali della discussione; le deliberazioni adottate; il risultato delle votazioni. I membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali sono conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta.

9. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione, il cui ammontare è fissato annualmente dalla Consob.

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Lettera così sostituita con delibera Consob 12409/2000.

(3) Comma così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

84. Segreteria della Commissione. (1) — 1. Presso ogni commissione, l’ufficio di segreteria della Commissione:

a) assiste il presidente e la commissione, coadiuvandoli nell’esercizio delle rispettive attribuzioni;

b) cura lo svolgimento delle istruttorie di competenza della commissione e l’attuazione delle delibere adottate dalla medesima;

c) svolge i compiti ad essa affidati dal presidente.

2. I compiti indicati nel comma 1 devono essere svolti nel rispetto delle istruzioni impartite dal presidente della commissione.

3. Il responsabile dell’ufficio di segreteria è il segretario della commissione.

(1) V. nota (1) sub art. 78.

85. Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni. (1) — 1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all’organismo e alla Consob entro trenta giorni:

a) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all’articolo 97;

b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all’articolo 87, comma 2, lettera c) (2).

2. Le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data della intervenuta variazione (2).

3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l’iscrizione all’albo entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Comma così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

 

Parte III

Organismo

86. Compiti e obblighi dell’organismo. (1) — 1. L’organismo:

a) procede alle iscrizioni ed alle cancellazioni dall’albo comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati (2);

b) comunica alla Consob e alle commissioni i dati relativi ai soggetti iscritti e quelli relativi ai soggetti cancellati;

c) rilascia gli attestati di iscrizione all’albo;

d) predispone e aggiorna i quesiti della prova valutativa di cui all’art. 89;

e) organizza lo svolgimento della prova valutativa di cui all’art. 89 emanando, nell’ambito delle sessioni indette dalla Consob, i relativi bandi;

f) predispone procedure uniformi al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni;

g) richiede informazioni alle commissioni territoriali sull’applicazione delle procedure di cui alla lettera f) e ne riferisce alla Consob;

h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob (2);

i) assolve gli altri compiti ad esso affidati dalla Consob.

2. L’organismo è soggetto alla vigilanza della Consob.

3. La Consob può richiedere all’organismo la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ed eseguire accertamenti.

4. La Consob può impartire all’organismo direttive ed istruzioni vincolanti in ordine alle modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1. In casi di necessità ed urgenza la Consob può adottare i provvedimenti e compiere gli atti di cui al comma 1.

5. Entro la fine di febbraio di ogni anno l’organismo trasmette alla Consob una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati (3).

6. I membri dell’organismo e il personale del medesimo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.

7. I rapporti tra la Consob e l’organismo sono disciplinati da apposita convenzione (4).

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Lettera così sostituita con delibera Consob 12409/2000.

(3) Comma così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

(4) Comma aggiunto con delibera Consob 12409/2000.

Parte IV

Disciplina dell’albo

87. Albo dei promotori. (1) — 1. Sono iscritte all’albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all’art. 88.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell’albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all’estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all’estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all’albo;

e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore.

3. L’organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

4. La Consob comunica all’organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti di sospensione adottati.

(1) V. nota (1) sub art. 78.

88. Requisiti per l’iscrizione. (1) — 1. Per conseguire l’iscrizione all’albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all’articolo 2 del decreto medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all’articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall’articolo 4 del decreto ministeriale (2).

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(1) Articolo così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

89. Prova valutativa. (1) — 1. Le prove valutative sono indette annualmente dalla Consob con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob e consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

2. La prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell’attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. Il colloquio verte sulle stesse materie della prova scritta.

3. La prova valutativa è superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio.

4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l’istante ha la residenza ovvero, se residente all’estero, il domicilio e deve recare in allegato, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione (2).

5. L’organismo, nell’ambito delle sessioni indette dalla Consob ai sensi del comma 1, stabilisce le date e le modalità di svolgimento delle prove scritte e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative.

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Articolo così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

90. Domanda di iscrizione. (1) — 1. Nella domanda di iscrizione all’albo, l’istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l’obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; se residente all’estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell’esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l’istante abbia superato la prova valutativa di cui all’articolo 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:

— la sessione in cui è stata sostenuta la prova valutativa;

— gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;

— gli estremi di iscrizione nell’elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (2).

La domanda è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l’istante ha la residenza ovvero, se residente all’estero, ha eletto domicilio.

2. La domanda deve recare in allegato la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev’essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale o dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell’amministrazione del personale, del soggetto presso il quale è stata svolta l’esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 94;

2) non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale;

3) non essere stato destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, con particolare riguardo all’applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

4) non conoscere l’esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all’albo o tali da poter comportare l’adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Testo Unico (3).

3. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere:

a) all’ufficio del casellario presso il Tribunale competente, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell’istante;

b) alla Prefettura competente, il certificato attestante che l’interessato non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l’interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l’idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l’ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l’interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione (3).

5. Resta salva in ogni caso la facoltà dell’istante di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni (4).

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Periodo sostituito con delibera Consob 12409/2000.

(3) Comma sostituito con delibera Consob 12409/2000.

(4) Comma aggiunto con delibera Consob 12409/2000.

91. Iscrizione all’albo. (1) — 1. L’organismo procede all’iscrizione all’albo sulla base dell’ istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all’articolo 87, comma 2.

2. Le commissioni inoltrano la proposta all’organismo entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda; l’organismo decide entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta.

3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

4. I promotori iscritti all’albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (2).

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Articolo così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

92. Cancellazione dall’albo. (1) — 1. L’organismo procede alla cancellazione del promotore dall’albo in caso di:

a) domanda dell’interessato, presentata alla competente commissione;

b) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 88, lettera a);

c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;

d) radiazione dall’albo deliberata dalla Consob.

2. L’organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a) e b), su proposta della competente commissione, da inoltrarsi all’organismo medesimo:

a) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cancellazione;

b) entro sessanta giorni dall’avvio dell’istruttoria relativa all’accertamento della perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo.

3. L’organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera c), a seguito dell’accertamento del relativo presupposto.

4. L’organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all’organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.

5. L’organismo procede alla cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall’avvio della istruttoria relativa al mancato pagamento del contributo di vigilanza. Nel caso previsto dal comma 4, i termini indicati sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.

6. L’organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera d), a seguito del provvedimento di radiazione adottato dalla Consob.

7. I promotori cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 88, lettera a), ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione (2).

(1) V. nota (1) sub art. 78.

(2) Articolo così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

 

93. Ambito di attività. (1) — 1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito.

(1) L’intera Parte V è stata sostituita con delibera Consob 11745/98.

94. Incompatibilità. (1) — 1. L’attività di promotore è incompatibile:

a) con l’esercizio dell’attività di consulenza di cui all’art. 1, comma 6, lettera f), del testo unico, salvo il caso che l’attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’art. 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;

d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;

e) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

(1) V. nota (1) sub art. 93.

95. Regole generali di comportamento. (1) — 1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico.

2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all’art. 31, comma 7, del testo unico, e all’art. 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. è comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

(1) V. nota (1) sub art. 93.

96. Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori. (1) — 1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) consegna all’investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’art. 30, comma 6, del testo unico;

b) consegna all’investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 8.

2. Il promotore consegna all’investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell’investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell’investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all’ investitore o acquisire da quest’ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all’investitore o acquisire da quest’ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l’identità dell’investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all’investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall’investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Il promotore non può ricevere dall’investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

(1) Articolo dapprima sostituito con delibera Consob 11745/98 e successivamente con delibera Consob 12409/2000.

97. Conservazione della documentazione. (1) — 1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell’art. 85, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Si applica il disposto dell’art. 69, comma 2 (1).

3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

(1) Articolo dapprima sostituito con delibera Consob 11745/98 e successivamente con delibera Consob 12409/2000.

Parte VI

Provvedimenti sanzionatori (1)

(1) Il Libro V della delibera Consob 1-7-1998, n. 522, in cui è contenuta la presente Parte VI, è stato sostituito con delibera Consob 9-12-1998, n. 11745 e successivamente modificato e integrato con delibera Consob 1-3-2000, n. 12409.

98. Sanzioni. (1) — 1. Le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del testo unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all’art. 31, comma 2, secondo periodo, del testo unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell’investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell’investitore;

5) comunicazione o trasmissione all’investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all’investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla parte IV, titolo II, capo I del testo unico e delle relative disposizioni di attuazione;

b) dispone la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all’art. 93;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell’art. 94;

3) violazione delle disposizioni di cui all’art. 95, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all’art. 96, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all’art. 96, comma 5, secondo periodo;

6) accettazione dall’ investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall’art. 96, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell’art. 96, comma 8;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all’art. 97;

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all’art. 85;

2) violazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 1 e 2 (2);

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.

(1) V. nota (1) sub art. 93.

(2) Lettera così sostituita con delibera Consob 12409/2000.

Parte VII

Disposizioni finali e transitorie

99. Disposizioni finali e transitorie. (1) — 1. Il presente Libro, salvo quanto disposto dai commi successivi, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di cui ai capi I e VI del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997.

2. Con successive delibere, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell’organismo e delle commissioni territoriali e l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del presente Libro.

3. Ai fini della costituzione delle commissioni territoriali si osservano le disposizioni contenute nel presente Libro.

4. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni di cui ai capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le commissioni regionali e provinciali per l’albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività delle commissioni territoriali.

(1) V. nota (1) sub art. 93.

 

 

Allegato 7 (1)

Ambito di competenza delle Commissioni
territoriali per l’Albo dei promotori finanziari

Commissione

Competenza

Bolzano

Provincia di Bolzano

Campania

Campania, Molise

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Lazio

Lazio, Abruzzo

Lombardia

Lombardia

Piemonte

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta

Puglia

Puglia, Basilicata, Calabria

Toscana

Toscana, Marche, Umbria

Sardegna

Sardegna

Sicilia

Sicilia

Veneto

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Bolzano, Trento

(1) Allegato così sostituito con delibera Consob 12409/2000.

 

 

Allegato 8 (1)

Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti degli investitori

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

* deve consegnare all’investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’art. 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

* deve consegnare all’investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

* deve chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

* deve illustrare all’investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell’operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all’adeguatezza dell’operazione in rapporto alla sua situazione;

* deve consegnare all’investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

* deve consegnare all’investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

* può ricevere dall’investitore, per conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;

* non può ricevere dall’investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

(1) Allegato sostituito con delibera Consob 12409/2000.




Sessioni d'esame
--------------------
Simula la prova d'esame
--------------------
Aggiornamenti online
--------------------
Codici Deontologici
--------------------
Normativa
--------------------
Glossario
--------------------
Siti di interesse
--------------------
Newsletter
--------------------
La nostra pubblicità
--------------------
Contattaci
--------------------
Home Page






56 - Il Nuovo Promotore Finanziario
Programma completo per la prova d'esame
Edizione 2011