La MiFID contempla il ruolo del promotore
finanziario nella figura denominata tied agent
(agente collegato). Il documento, infatti, nell’art. 4 c. 25 indica
come tied agent la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per
conto della quale opera, promuove i servizi dell’impresa di investimento
e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e
trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di
investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o
presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
Anche sul piano dell’inquadramento
giuridico il tied agent rispecchia il promotore finanziario: è, infatti,
distinto dal ruolo di intermediario, nel senso di responsabile
dell’attività e della politica dei prodotti, e si inquadra sulla base di
un contratto di agenzia. Quest’ultimo fattore evidenzia, pertanto, gli
elementi caratterizzanti del promotore finanziario, ovvero un rapporto
stabile e continuativo e la professionalità.
L’ Art. 23 c.2 prevede infatti che: gli
Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che decidono di
nominare agenti collegati mantengano la responsabilità piena e
incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da detti
agenti quando operano per conto di tali imprese. Gli Stati membri
prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti
collegati comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale
cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano.
Gli Stati
membri possono consentire agli agenti collegati registrati nel loro
territorio di amministrare fondi e/o strumenti finanziari dei loro clienti
per conto e sotto la piena responsabilità dell'impresa di investimento per
la quale operano nel loro territorio o, in caso di attività
transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente
all'agente collegato di amministrare fondi del cliente.
Nello specifico, gli elementi
caratterizzanti la figura dell’agente collegato ad una impresa di
investimento sono l’iscrizione a un albo pubblico, i
requisiti di onorabilità e professionalità, il monomandato (ovvero il
divieto di operare per altri intermediari diversi dall’impresa di
investimento per conto della quale opera), la responsabilità dell’impresa
per azioni o omissioni compiute dall’agente collegato e la garanzia della
libertà professionale e della concorrenza.
Vi sono, dunque, una serie di elementi che il
tied agent deve soddisfare. Conditio sine qua non per l’esercizio della
professione è l’iscrizione ad un registro pubblico, previa verifica dei
requisiti di onorabilità. Il legislatore prevede che l’agente collegato
debba essere in possesso di conoscenze generali, commerciali e
professionali adeguate per essere in grado di comunicare adeguatamente
tutte le informazioni concernenti il servizio proposto al cliente o
potenziale cliente. In Italia, infatti, i promotori assolvono anche una
funzione di divulgazione delle conoscenze economiche attinenti la finanza
personale, utili all’investitore per essere in grado di prendere scelte di
investimento consapevoli.
Art. 23 c. 3 Gli Stati
membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare
agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati
sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono
stabiliti.
…...omissis
Gli Stati membri assicurano
che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando
sia stato accertato che soddisfano il criterio dell'onorabilità e
possiedono conoscenze generali, commerciali e professionali adeguate per
essere in grado di comunicare accuratamente tutte le informazioni
riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.
L’art. 23 c. 4 consente
alle autorità competenti degli stati membri di collaborare con le imprese
di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri
soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare
l'ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In
particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un'impresa
di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri
soggetti sotto la vigilanza dell'autorità competente.
L’art. 23 c. 6 prevede
inoltre che gli Stati possano inasprire i requisiti fissati nella
Direttiva o aggiungere altri requisiti per gli agenti collegati iscritti
nel registro nell’ambito della loro giurisdizione.
In
relazione alla facoltà prevista dal comma 6 dell’art. 23 occorre
considerare anche che il n° 39 della Direttiva precisa che le Autorità
competenti degli Stati Membri non dovrebbero registrare o dovrebbero
revocare la registrazione, qualora le attività svolte indichino
chiaramente che un agente collegato ha scelto il sistema giuridico di uno
Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un
altro stato membro nel cui territorio svolge o intende svolgere la maggior
parte della sua attività.
L’art. 65 c. 3 lett. c)
stabilisce che entro il 30 aprile 2008 la Commissione, sulla base di
una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità
competenti, presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
per quanto riguarda l’adeguatezza delle norme riguardanti la nomina degli
agenti collegati ai fini della prestazione di servizi e/o dell’esercizio
di attività d’investimento, in particolare per quanto riguarda la
vigilanza.
Occorre considerare, inoltre, quanto previsto
dal n° 37 della Direttiva che dispone che non dovrebbe
essere pregiudicato il diritto degli agenti collegati di intraprendere
attività contemplate da altre direttive e attività connesse riguardanti
servizi o strumenti finanziari che non rientrano nell’ambito di
applicazione della Mifid, anche per conto di parti dello stesso gruppo
finanziario. L’esercizio di queste attività avverrà solo nei limiti posti
a livello nazionale.
Dunque il nuovo quadro comunitario delinea
l’agente collegato come professionista del risparmio a 360 gradi. Infatti,
se da un lato opera nell’ambito della promozione finanziaria attraverso la
promozione dei servizi di investimento (e accessori), la ricezione e la
trasmissione di istruzioni e ordini e il collocamento di strumenti
finanziari, dall’altro potrà svolgere il servizio di consulenza in materia
di investimenti, se autorizzato dalla società mandante.
In tale ottica
si può ritenere completa la gamma di attività che il professionista del
risparmio può offrire alla clientela.
In relazione allo svolgimento dell’attività
di consulenza in materia di investimenti, riguardo a una o più operazioni
relative a strumenti finanziari, la stessa potrà essere prestata solo per
il proprio intermediario. Nello scenario delineato dalla Direttiva la
consulenza assume un ruolo importante nella nuova normativa dei servizi e
mercati finanziari, caratterizzandosi con elementi specifici rispetto alla
promozione e al collocamento. Sarà un servizio soggetto ad apposita
autorizzazione e potrà essere esercitato anche dal promotore finanziario,
per conto del proprio intermediario.