La consulenza nella direttiva MIFID

La Direttiva Mifid eleva il servizio di consulenza in materia di investimenti da servizio accessorio a servizio di investimento principale. Per poter prestare il servizio sarà pertanto necessario ricevere apposita autorizzazione.

Nella Direttiva di Livello 1 viene definito il servizio di consulenza in materia di investimenti, che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

All’agente collegato viene riconosciuta la possibilità di prestare il servizio di consulenza, se munito di apposito mandato, a condizione che l’impresa di investimento per la quale opera abbia ricevuto l’autorizzazione prevista dalla direttiva.

Richiedere l’autorizzazione spetta alle imprese di investimento.

Il promotore finanziario per prestare il servizio di consulenza dovrà avere i requisiti richiesti per poter accedere all’Albo dei promotori finanziari, senza ulteriori oneri.

Per poter prestare il servizio di consulenza la Direttiva prevede una preventiva valutazione dell’adeguatezza del servizio.

L’art. 19, par. 4, Direttiva Livello 1 stabilisce che tale giudizio viene svolto dall’impresa di investimento previa assunzione di informazioni dal cliente o potenziale cliente.

L’art. 35, par. 1, Direttiva Livello 2 ritiene soddisfatto il requisito di adeguatezza quando ricorrono i tre requisiti ivi indicati e richiamati:
a), viene ritenuta adatta l’operazione corrispondente agli obiettivi di investimento del cliente;
b), occorre che l’operazione sia finanziariamente sopportabile dal cliente, avuto riguardo a qualsiasi rischio che abbia a manifestarsi e compatibilmente con gli obiettivi di investimento che l’investitore aveva prefissato;
c), il requisito di adeguatezza è infine soddisfatto quando l’investitore possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione.

Ove il cliente sia professionale e l’investimento rientri tra quelli in relazione ai quali detto cliente viene qualificato come tale, l’impresa di investimento può presumere che egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze, e cioè che il requisito sub lett. c) sia di per sé soddisfatto. Il regime Mifid in tema di adeguatezza è rigoroso, in quanto prevede che la valutazione di adeguatezza non possa mai prescindere dall’assunzione di informazioni dal cliente, neppure nel caso in cui questi ritenga di non doverle fornire e di ciò risulti attestazione.

Il giudizio di appropriatezza si rende invece necessario nella prestazione di tutti i servizi di investimento (escluso il servizio di gestione di portafoglio sottoposto, come la consulenza, a giudizio di adeguatezza). Per quanto attiene al contenuto della valutazione di appropriatezza, esso ha riguardo alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti relativamente al tipo specifico di prodotto o di servizio.

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