La Direttiva Mifid eleva il servizio
di consulenza in materia di investimenti da
servizio accessorio a servizio di investimento principale. Per poter
prestare il servizio sarà pertanto necessario ricevere apposita
autorizzazione.
Nella Direttiva di Livello 1 viene definito il
servizio di consulenza in materia di investimenti, che consiste nella prestazione
di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per
iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni
relative a strumenti finanziari.
All’agente collegato viene riconosciuta
la possibilità di prestare il servizio di consulenza, se munito di apposito
mandato, a condizione che l’impresa di investimento per la quale opera abbia
ricevuto l’autorizzazione prevista dalla direttiva.
Richiedere
l’autorizzazione spetta alle imprese di investimento.
Il promotore
finanziario per prestare il servizio di consulenza dovrà avere i requisiti
richiesti per poter accedere all’Albo dei promotori finanziari, senza ulteriori oneri.
Per poter prestare il
servizio di consulenza la Direttiva prevede una preventiva valutazione
dell’adeguatezza del servizio.
L’art. 19, par. 4,
Direttiva Livello 1 stabilisce che tale giudizio viene
svolto dall’impresa di investimento previa assunzione di informazioni dal
cliente o potenziale cliente.
L’art. 35, par. 1,
Direttiva Livello 2 ritiene soddisfatto il requisito di adeguatezza
quando ricorrono i tre requisiti ivi indicati e richiamati:
a), viene ritenuta adatta l’operazione corrispondente agli obiettivi di
investimento del cliente;
b), occorre che l’operazione sia finanziariamente sopportabile dal cliente,
avuto riguardo a qualsiasi rischio che abbia a manifestarsi e compatibilmente
con gli obiettivi di investimento che l’investitore aveva prefissato;
c), il requisito di adeguatezza è infine soddisfatto quando l’investitore
possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi
inerenti all’operazione.
Ove il cliente sia professionale e l’investimento rientri tra
quelli in relazione ai quali detto cliente viene
qualificato come tale, l’impresa di investimento può presumere che egli abbia
il livello necessario di esperienze e di conoscenze, e cioè che il requisito
sub lett. c) sia di per sé soddisfatto. Il regime Mifid
in tema di adeguatezza è rigoroso, in quanto prevede
che la valutazione di adeguatezza non possa mai prescindere dall’assunzione di
informazioni dal cliente, neppure nel caso in cui questi ritenga di non doverle
fornire e di ciò risulti attestazione.
Il giudizio di appropriatezza
si rende invece necessario nella prestazione di tutti i servizi di investimento
(escluso il servizio di gestione di portafoglio sottoposto, come la consulenza,
a giudizio di adeguatezza). Per quanto attiene al contenuto della valutazione di appropriatezza, esso ha
riguardo alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti relativamente
al tipo specifico di prodotto o di servizio.