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56 - Il Nuovo Promotore Finanziario
Programma completo per la prova d'esame
Edizione 2011



Modifiche al Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Il D. Lgs. 12 aprile 2000, n. 210 (pubblicato sulla G.U. del 7/6/2001) dispone:

  • l'abrogazione dell'art. 71 Tuf, riformulando in maniera più articolata i principi di definitività e irretroattività contenuti nella norma;
  • la sostituzione dell'art. 72 Tuf, che nell'estendere i suddetti principi agli atti compiuti dai commissari liquidatori in caso di insolvenza di mercato, non rimanda più all'art. 71, ma direttamente alla disciplina disposta dal D.Lgs. 12-4-2001.

In base all'art. 71 D. Lgs. 58/98 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) le operazioni di compensazione, liquidazione e garanzia effettuate attraverso gli appositi sistemi (stanze di compensazione per il mercato a contante, Cassa di compensazione e garanzia per il mercato dei derivati) dovevano considerarsi definitive e irrevocabili, con l'impossibilità che esse fossero oggetto di azioni da parte dei creditori di un intermediario che vi avesse partecipato, nel caso in cui questi risultasse insolvente e fosse assoggettato ad una procedura concorsuale.

La regola della definitività si estendeva, ai sensi dell'art. 72 co. 6 D.Lgs. 58/98, anche alle procedure di compensazione e di liquidazione eseguite dai commissari nominati dalla Consob in caso d'insolvenza di mercato dichiarata di un intermediario ammesso alle negoziazioni o di un partecipante ad uno dei sistemi di compensazione e liquidazione (per il mercato a contante) o di compensazione e garanzia (per il mercato dei derivati) previsti dagli artt. 69 e 70 del Tuf.

La scopo del principio di definitività, ora disciplinato dal D.Lgs. 210/2001 in attuazione della dir. 98/26/CE è garantire la massima stabilità dei sistemi di pagamento e di trasferimento di titoli, e più in generale del mercato finanziario, salvaguardando l'efficienza dei mercati regolamentati e dei sistemi di compensazione, liquidazione e garanzia.

A) La liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari

Premettiamo alcune nozioni indispensabili per comprendere la portata della disciplina introdotta dal D.Lgs. 210/2001. Schematizzando l'attività svolta nei mercati regolamentati (borsa, IDEM, Nuovo mercato et.), possono distinguersi le seguenti fasi:

  • fase di trading, il cui risultato è l'incontro delle volontà negoziali degli intermediari ammessi a negoziare sui mercati e che si formalizza con la conclusione di contratti di compravendita di strumenti finanziari;
  • fase di pre- settlement, in cui appositi servizi (attualmente gestiti dalla SIA) inviano per il regolamento finale i dati relativi alle transazioni su titoli derivanti dai contratti negoziati nei mercati regolamentati.

Tali servizi si differenziano in base alle modalità di liquidazione (netta o lorda): il
servizio di Riscontro e Rettifiche Giornalieri (RRG) è relativo alla liquidazione netta e invia i saldi riscontrati e quadrati alla procedura di Liquidazione Titoli della Banca d'Italia, che procede alla liquidazione delle posizioni nette; per la liquidazione lorda, il sistema di Riscontro e di Rettifiche Giornalieri Rel (RRG-Rel) si raccorda al servizio EXPRESS della Monte Titoli S.p.A., per il trasferimento degli strumenti finanziari, e con il servizio BI-REL della Banca d'Italia, per i pagamenti di denaro. Per il mercato dei derivati (IDEM e MIF), la particolarità degli strumenti finanziari ivi negoziati fa sì che, per la maggior parte di essi, alla scadenza non vi sia l'effettivo trasferimento dello strumento finanziario ma solo il pagamento di una somma di denaro, rispettivamente accreditata e addebitata nei conti tenuti dal sistema di compensazione (attualmente la Cassa di compensazione e garanzia); comunque anche su tale mercato operano procedure di pre-settlemet analoghe a quelle viste per il mercato a contante;

  • fase di settlement, cioè la fase in cui vengono effettivamente regolate le operazioni concluse sui mercati e chiuse le posizioni degli intermediari negoziatori. In questa fase avviene il pagamento di denaro e/o il trasferimento della titolarità degli strumenti finanziari oggetto della negoziazione.

Essa può aversi come liquidazione lorda (regolamento dei soli saldi intermediario- intermediario controparte) oppure come liquidazione netta (trasformazione dei saldi intermediario- intermediario in saldi intermediario- altri intermediari, con regolamento del solo sbilancio). A tal fine sul mercato italiano operano appositi sistemi che hanno adeguato il proprio statuto alle disposizioni generali contenute nel Tuf e nei relativi regolamenti di attuazione: le stanze di compensazione per la liquidazione netta , il servizio EXPRESS per la liquidazione lorda e la Cassa di compensazione e garanzia per la compensazione e la liquidazione sul mercato dei derivati.

Il regolamento dei saldi in denaro e in strumenti finanziari avviene mediante due procedimenti separati ma contestuali: entrambi assicurano un elevato livello di sicurezza contro i rischi derivanti dalle operazioni di liquidazione per il fatto che il trasferimento del contante e la messa a disposizione dei diritti sugli strumenti finanziari avvengono contemporaneamente (DVP /Delivery Versus Payment) mediante il sistema BI-Rel per il denaro e le iscrizioni presso i conti tenuti dagli istituti di deposito accentrato (ora la Monte Titoli sia per titoli privati che per quelli pubblici).

Peraltro va ricordato che per tutti gli intermediari ammessi nei mercati regolamentati l'avvio dell'operatività è subordinato:

  • all'adesione diretta o indiretta la servizio di compensazione e liquidazione presso cui contratti stipulati sono liquidati, ovvero al sistema di compensazione e garanzia nel caso di operatività sui mercati dei derivati;
  • alla partecipazione al sistema di garanzia della liquidazione e dei contratti;
  • all'adesione al sistema di gestione accentrata presso cui gli strumenti finanziari sono registrati o depositati.

B) La nuova disciplina del D. Lgs. 210/2001

Secondo le disposizioni del D. Lgs. 12-4-2001, il principio di definitività trova applicazione nei confronti di tutti i parte-+63cipanti ad un sistema, termine con cui si intende <<un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento fra i partecipanti>> (art. 1 lett.r).

In pratica si tratta dei sistemi finalizzati a dare esecuzione alle operazioni concluse sui mercati regolamentati, e più esattamente i sistemi di compensazione e liquidazione o di sola liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati (art. 69 Tuf) e i sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati (art. 70).

Per quanto riguarda i sistemi già esistenti nel nostro Stato cui si applicano i principi di definitività e irretroattività in questione, il provvedimento ne fornisce un apposito elenco. Essi sono:

  1. relativamente ai sistemi per il trasferimento del denaro: il sistema BI-REL (Real- time gross settlement system) e il sistema BI-COMP (clearing system for domestic retail) gestiti dalla Banca d'Italia;
  2. relativamente ai sistemi per il trasferimento dei titoli: il servizio LIQUIDAZIONE TITOLI (LDT) della Banca d'Italia; il servizio EXPRESS della Monte Titoli S.p.A.; il servizio di compensazione e garanzia della Cassa di compensazione e garanzia.

Eventuali futuri sistemi potranno essere inclusi previa designazione della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob per quanto riguarda i sistemi di trasferimento titoli. E' compito, poi, del Ministero del Tesoro notificare alla Commissione Europea i sistemi italiani designati.

  1. Principi di definitività e di irretroattività

Il D.Lgs. 12-4-2001 ripropone i principi di definitività e di irretroattività già previsti dall'art. 71 del Tuf, specificandone con maggiore chiarezza la portata.

In primo luogo, essi si applicano soltanto alle operazioni di liquidazione in tutte le loro varie fasi ovvero (art. 2):

  • agli ordini di trasferimento di valuta o di diritti su strumenti finanziari;
  • alla compensazione, cioè alla conversione secondo le regole del sistema in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o più partecipanti nei confronti di uno o più partecipanti, così come risultanti dagli ordini di trasferimento (art. 1 lett. f);
  • ai conseguenti pagamenti e trasferimenti.

Dalle procedure in esame vanno tenute distinte le sottostanti operazioni finanziarie, ovvero i contratti di compravendita conclusi sui mercati cui, secondo la prevalente dottrina, non si estende la regola della definitività: quest'ultima infatti non mira a salvaguardare gli operatori dal rischio di controparte, ma soltanto il mercato in quanto tale e più esattamente i sistemi di settlement e di clearing operanti su esso.

L'applicazione della disciplina in esame al processo di liquidazione comporta:

  • la definitività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di strumenti finanziari che sono vincolanti per tutti i partecipanti al sistema e non possono essere pregiudicati da alcuna azione e tantomeno dichiarati nulli (art. 1 co. 3);
  • l'irretroattività di tali operazioni di modo che, anche nel caso di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta et.) a carico di un partecipante, esse sono opponibili ai terzi, ivi compresi gli organi della procedura. Ciò fa sì che i diritti o gli obblighi acquisiti dai partecipanti al sistema a seguito delle operazioni di liquidazione restino immodificati senza alcuna possibilità di effetto retroattivo della dichiarazione di insolvenza (art. 2 co. 4), purché essi risultino sorti prima del momento di apertura della procedura stessa.

Affinché i principi di definitività e irretroattività possano operare è necessario che gli ordini di trasferimento:

  • siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura di insolvenza;
  • siano stati immessi successivamente al momento di apertura della procedura, purchè si provi che l'intermediario (o altro soggetto) che ha immesso l'ordine non era a conoscenza della procedura, né avrebbe dovuto esserlo. A tal fine il decreto legislativo definisce (art. 3) esattamente il momento in cui la procedura di insolvenza debba intendersi aperta, che coincide con <<il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure. Pertanto tale momento sia identifica con l'insediamento dei commissari liquidatori nel caso della liquidazione coatta amministrativa e con il deposito della sentenza nella cancelleria del Tribunale nel caso del fallimento.