LA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 205, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164;
VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio
1999, con la quale è stato adottato il regolamento
concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile
2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22
maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924
del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003,
n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14
aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520
del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007,
n. 15960 del 30 maggio 2007 e n. 16515 del 18 giugno 2008;
VISTA, in particolare, la Parte I del
regolamento concernente la disciplina degli emittenti,
recante disposizioni in materia di "Fonti normative e definizioni";
RITENUTA la necessità di integrare l'articolo
2 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti,
al fine di indicare, ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 58
del 1998, le condizioni al ricorrere delle quali le offerte di acquisto e di
vendita di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di
negoziazione o da internalizzatori sistematici non
costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di
acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del medesimo decreto
legislativo n. 58 del 1998;
CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli
Organismi ed Enti consultati ai fini della predisposizione della presente
normativa;
D E L
I B E R A:
I.
Il regolamento di attuazione del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del
6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n.
13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno
2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23
dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.
14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio
2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3
maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007 e n. 16515 del 18 giugno 2008, è
modificato come segue:
nell'articolo 2, dopo il comma 2, vengono
aggiunti i seguenti commi:
«3. Ferma restando l'applicazione
dell'articolo 100 del Testo unico e delle relative norme di attuazione,
le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione non
costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica
di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico,
purché tali sistemi, tenuto conto del tipo di strumento negoziato, prevedano:
a)
prima dell'inizio della negoziazione, un documento di ammissione
alle negoziazioni contenente:
1)
le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un
giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle
prospettive dell'emittente, nonché sugli strumenti
finanziari e sui relativi diritti;
2)
l'avvertenza che lo stesso non è stato esaminato né approvato dalla Consob;
b)
per la durata delle negoziazioni, obblighi finalizzati a rendere accessibili al
pubblico informazioni sufficienti a permettere agli investitori di pervenire a un giudizio sull'investimento.
4. Il documento di ammissione
di cui al comma 3, lettera a), non è richiesto nei casi in cui l'offerta
abbia ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta
al pubblico per la quale è stato pubblicato, non più di dodici mesi prima
dell'ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale, un prospetto
redatto conformemente alle disposizioni comunitarie o che hanno costituito
corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato
un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'articolo 102 del
Testo unico.
5. Non costituiscono offerta pubblica di acquisto le quotazioni di prezzi di acquisto immesse nei
sistemi multilaterali di negoziazione riservati ai soli investitori
qualificati, ovvero aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 100, comma 1, lettere d), e) e g), nonché gli
strumenti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro o
gli OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno
250.000 euro.
6. Non costituiscono altresì offerta al
pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto
o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni
di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate
da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto gli
strumenti finanziari indicati nell'articolo 100-bis, comma 4, del Testo
unico nonché gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:
1)
ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro
paese dell'Unione Europea;
2)
già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'articolo 2-bis o già
distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea a condizione
che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale garante o la società
controllante abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati dell'Unione Europea e comunque fornisca
informativa periodica.
7. Alle offerte di vendita di strumenti
finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di
negoziazione o da internalizzatori sistematici
diverse da quelle indicate nei commi 3, 4 e 6, numero 1, si applica, ove ne
ricorrano i presupposti, l'articolo 100-bis, commi 2 e 3, del Testo
unico.».
II.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 novembre 2008
IL
PRESIDENTE
Lamberto Cardia