La consulenza finanziaria apre alle società di capitali
L'art. 2 della l. n. 69 del 18 giugno 2009 ha introdotto, all'interno del TUF, l'art. 18 ter che disciplina le società di consulenza finanziaria.
In particolare, esso prevede che "a decorrere dal 1° ottobre 2009 la riserva di attività di cui all'articolo 18, non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti".
L'emendamento approvato dal Senato prevede, inoltre, che "Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza" e l'istituzione nel nascituro albo dei consulenti finanziari di una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria.
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